Nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione

 


Siamo tutti in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza, un documento che unificherà i vari accordi attualmente in vigore, creando un “accordo quadro” o un “testo unico degli accordi Stato Regioni” sulla formazione. Questo documento è atteso con curiosità e speranza da tutti i professionisti della salute e sicurezza sul lavoro, poiché definirà le modalità, le durate e i requisiti fondamentali per una formazione efficace e di qualità per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro (con la specifica formazione obbligatoria per questa figura), DL SPP, RSPP e ASPP, coordinatori per la sicurezza, addetti all’uso delle attrezzature di lavoro (inclusi i carroponti) e, finalmente, dopo oltre 13 anni di attesa, gli addetti alle attività in spazi confinati.

Nel mese di maggio, dopo oltre due anni di discussioni, si è giunti a quella che il Ministero del Lavoro ha definito come la “bozza definitiva”.

Il testo seguirà ora l’iter di discussione e approvazione in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, con possibili modifiche del «testo definitivo» che tuttavia non ne altereranno la «sostanza».

Novità del nuovo Accordo Stato Regioni

Di seguito un riassunto delle novità contenute in questo ultimo documento “definitivo” e che saranno presenti nel nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Premessa

Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro accorperà tutti i precedenti Accordi Stato Regioni, ossia:

  • Accordo del 21/12/11 (Rep. 221/CSR) sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
  • Accordo del 21/12/11 (Rep. 223/CSR) sulla formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP)
  • Accordo del 22/12/12 sulla formazione degli operatori di alcune attrezzature di lavoro
  • Accordo del 7/7/16 sulla formazione del RSPP e dell’ASPP

 


Le Novità Presenti nella Bozza del Nuovo Accordo: 

I Soggetti Formatori

 

La bozza “definitiva” del nuovo Accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e aggiornamento, inclusi seminari e convegni, distinguendoli in:

  • Istituzionali
  • Accreditati
  • Altri soggetti, tra cui:
    • Organismi Paritetici individuati dal comma 1 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
    • Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale. È importante notare che l’Accordo prevede che “potranno” essere definiti i requisiti minimi per le associazioni che si costituiscono anche come “soggetti formatori”;
    • Fondi Interprofessionali di settore, nel caso in cui da statuto si configurino come erogatori diretti di formazione.

I soggetti formatori “Accreditati”, oltre a possedere l’accreditamento regionale per la formazione, devono avere almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza. Tuttavia, per i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, senza l’esperienza triennale. Questo permetterà ai soggetti formatori accreditati, ma privi di esperienza, di acquisirla erogando tali corsi per almeno tre anni.

In deroga parziale a quanto sopra, per consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente per i propri dipendenti, la bozza del nuovo accordo prevede che i datori di lavoro possano organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, assumendo il ruolo di soggetto formatore.

Per quanto riguarda le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, la bozza definitiva prevede che queste saranno individuate attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:

  • Presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
  • Consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
  • Numero complessivo dei CCNL sottoscritti, escludendo quelli sottoscritti per mera adesione.

La bozza definitiva dell’Accordo prevede inoltre che gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possano effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dall’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.

La definizione delle caratteristiche dei soggetti formatori rappresenta una novità rispetto all’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Secondo l’accordo del 2011, infatti, non era richiesto alcun requisito specifico per i soggetti formatori, purché i docenti fossero qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13.

Un punto di discussione riguarda l’obbligo di impiegare docenti qualificati per tutti i corsi di salute e sicurezza sul lavoro. La bozza del nuovo Accordo menziona l’obbligo di qualificazione solo per i corsi “di cui” all’Accordo, escludendo apparentemente quelli non previsti dallo stesso. Al contrario, l’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 è più chiaro e restrittivo, imponendo che in tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i docenti devono possedere i requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013, salvo eccezioni specifiche.

Un’altra novità interessante è la richiesta di un’esperienza di almeno tre anni in materia di formazione sulla sicurezza per i soggetti formatori accreditati, requisito non necessario per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti.

Infine, la bozza introduce una definizione chiara di “strutture formative di diretta emanazione” per gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. Queste strutture devono essere di proprietà esclusiva o partecipate in modo prevalente dalle associazioni stesse, permettendo loro di svolgere direttamente le attività formative.

 


Novità sull’Organizzazione dei Corsi

Per ogni corso, il soggetto formatore dovrà predisporre un “progetto formativo”, un documento che descrive l’intero processo di progettazione e include tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa, come previsto dall’Accordo.

Il “documento progettuale” o “progetto formativo” dovrà includere:

  • Specifiche del percorso formativo:

    • Obiettivi e risultati attesi
    • Articolazione oraria delle unità didattiche
    • Contenuti e argomenti trattati in ciascuna unità didattica
  • Specifiche di realizzazione:

    • Strategia formativa e metodologie didattiche
    • Materiale didattico e strumenti di supporto
    • Azioni di tutoraggio
  • Specifiche per il controllo e la verifica:

    • Modalità di valutazione e monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento)
    • Modalità e criteri di verifica e valutazione dell’apprendimento (sia per le verifiche intermedie che finali)

Rispetto alle disposizioni attuali, il numero massimo di partecipanti per corso sarà ridotto da 35 a 30. Nelle attività pratiche, il rapporto istruttore/allievi sarà di 1:6, mantenendo quanto già previsto dall’Accordo del 22/02/2012 relativo alle attrezzature di lavoro.

Per ogni corso dovrà essere tenuto un registro, che potrà essere in forma cartacea o elettronica. Ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato del corso.

In tutti i corsi di formazione deve essere predisposto e archiviato un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, che includa:

  • Dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso
  • Dati del corso (tipologia e durata del modulo/dei moduli)
  • Elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito
  • Luogo e data della verifica finale
  • Sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo
  • Esiti documentati dei risultati. Se la verifica finale consiste in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati

Gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.

Le novità introdotte sono condivisibili e mirano a migliorare la qualità della formazione. La possibilità di una frequenza ridotta al 90% può risultare discutibile, ma nella pratica è frequente che un partecipante non sia costantemente presente in aula, anche solo per soddisfare le proprie “pause fisiologiche”, o in videoconferenza (si pensi a una caduta della connessione di qualche minuto). In quest’ultimo caso, mantenendo l’obbligo di presenza al 100%, il rigoroso tracciamento della connessione indicherebbe il non raggiungimento della durata minima prevista per il corso.

 

Modalità di Erogazione dei Corsi di Formazione

Il nuovo Accordo prevede quattro modalità di erogazione della formazione:

  • In presenza fisica
  • In videoconferenza sincrona
  • In Elearning
  • In modalità mista

L’Accordo fornisce indicazioni precise sulle modalità di erogazione della formazione in “videoconferenza sincrona” e in “Elearning”, colmando un vuoto normativo ormai anacronistico.

Attestati di Formazione

Al termine di tutti i corsi di formazione (base e aggiornamento), se il partecipante ha frequentato almeno il 90% delle ore e superato la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore rilascerà un attestato contenente almeno i seguenti dati:

  • Denominazione del soggetto formatore
  • Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale)
  • Tipologia di corso con riferimento normativo e durata
  • Modalità di erogazione del corso
  • Firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale
  • Data e luogo

Gli attestati avranno validità su tutto il territorio nazionale. Il nuovo Accordo uniforma i contenuti minimi degli attestati di tutti i corsi in materia di salute e sicurezza, eliminando la necessità di indicare il livello di rischio dell’azienda del partecipante nei corsi per lavoratori.

Il Fascicolo del Corso

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore dovrà custodire e archiviare (in formato cartaceo o elettronico) il “Fascicolo del corso” per almeno 10 anni. Questo fascicolo deve contenere:

  • Dati anagrafici dei partecipanti
  • Registro presenze dei partecipanti con firme
  • Elenco dei docenti con firme
  • Progetto formativo e programma del corso
  • Verbale di verifica finale

È utile che il legislatore fornisca indicazioni sulle “registrazioni” minime necessarie per comprovare l’erogazione del corso. I primi tre punti dell’elenco sono già presenti nel registro dei partecipanti, quindi l’elenco dovrebbe essere inteso come insieme delle informazioni da mantenere, non come obbligo di predisporre un elenco separato dei docenti con firme, se queste sono già nel registro.

Nella modalità di erogazione in “videoconferenza sincrona” non sarà possibile raccogliere le firme dei partecipanti e, in alcuni casi, nemmeno quelle dei docenti, poiché il registro delle presenze sarà elettronico e non cartaceo, come per i corsi in presenza.

 

Organizzazione dei Corsi per Lavoratori, Preposti e Dirigenti

I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, assumendo il ruolo di soggetto formatore e adempiendo a tutti gli obblighi organizzativi previsti.

In alternativa, l’ente che organizza il corso deve essere uno dei seguenti:

  • Enti istituzionali
  • Enti accreditati
  • Altri enti (organismi paritetici, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, fondi interprofessionali)

Secondo l’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui opera il datore di lavoro. In assenza di risposta entro quindici giorni, il datore di lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Non ci sono novità rispetto al precedente accordo, eccetto per l’individuazione dei soggetti formatori autorizzati a erogare la formazione per lavoratori, preposti e dirigenti. Nell’Accordo del 21/12/11, infatti, non venivano specificati i soggetti formatori, permettendo a chiunque di organizzare la formazione per queste figure.

Novità sulla Formazione dei Lavoratori

La formazione generale e specifica dei lavoratori, in termini di contenuti e durata, rimane invariata rispetto all’accordo del 21/12/2011. Le durate minime sono:

  • 4 ore per la formazione generale
  • 4 ore per la formazione specifica per lavoratori di aziende a rischio basso
  • 8 ore per la formazione specifica per lavoratori di aziende a rischio medio
  • 12 ore per la formazione specifica per lavoratori di aziende a rischio alto

Le classi di rischio sono identificate in base al codice ATECO 2007 dell’azienda. I lavoratori che non svolgono mansioni nei reparti produttivi possono frequentare i corsi per il rischio basso.

Anche i corsi di aggiornamento mantengono la periodicità quinquennale con una durata minima di 6 ore. La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio:

  • Il test deve avere almeno 30 domande con tre risposte alternative
  • L’esito è positivo con almeno il 70% di risposte corrette

La formazione sulla sicurezza dei lavoratori può avvenire in modalità elearning per:

  • Corso parte generale
  • Corso parte specifica per rischio basso
  • Corso di aggiornamento

È positivo che il legislatore abbia introdotto l’obbligo di verifica dell’apprendimento anche per i corsi sulla sicurezza dei lavoratori, obbligo non previsto nell’Accordo del 2011.

 

Novità sulla Formazione dei Preposti

Il corso integrativo per preposti sarà accessibile solo dopo aver completato la formazione generale e specifica per lavoratori. Il corso per preposti si articolerà in quattro moduli (Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e informazione) per una durata minima di 12 ore, rispetto alle 8 ore previste dall’Accordo del 21/12/11. Non è prevista la possibilità di erogare la formazione (base e di aggiornamento) in modalità e-learning.

Secondo la bozza definitiva del nuovo Accordo Stato Regioni, il corso è valido anche per gli obblighi di formazione ai sensi dell’art. 97 “Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria”, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per la figura del preposto.

La verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio:

  • Il test deve avere almeno 30 domande con tre risposte alternative
  • L’esito è positivo con almeno il 70% di risposte corrette

La formazione di aggiornamento per i preposti dovrà essere svolta con periodicità biennale, come previsto dalla Legge 215/2021, con una durata minima di 6 ore. Anche nei corsi di aggiornamento, la verifica di apprendimento finale è obbligatoria, mediante test o colloquio:

  • Il test deve avere almeno 10 domande (anziché 30 come per i corsi “base”) con tre risposte alternative
  • L’esito è positivo con almeno il 70% di risposte corrette

I preposti che hanno completato il corso base o l’ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni.

Il legislatore ha riconosciuto l’importanza della figura del preposto e la necessità di una formazione adeguata. L’aumento delle ore di formazione da 8 a 12 è positivo, considerando la complessità degli argomenti trattati, che spaziano dagli aspetti giuridici alla comunicazione. Le attuali 8 ore risultano spesso insufficienti, come evidenziato dai commenti di docenti e partecipanti.

La riduzione della frequenza di aggiornamento da 5 a 2 anni è un altro aspetto positivo. È inoltre significativo che il legislatore abbia esplicitato i contenuti della formazione prevista dall’art. 97 del D.Lgs. 81/08 per datori di lavoro, dirigenti e preposti. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per dirigenti e datori di lavoro, non è previsto un modulo formativo aggiuntivo sugli obblighi di cui all’art. 97 per i preposti.

 


Novità sulla Formazione dei Dirigenti

Secondo la bozza definitiva del nuovo Accordo sulla formazione, il corso per dirigenti si riduce da 16 a 12 ore, con l’aggiunta di un modulo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, in conformità all’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.

Per i corsi di aggiornamento, resta invariata la periodicità quinquennale con una durata minima di 6 ore. La formazione per dirigenti, sia base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità elearning.

La riduzione delle ore di formazione per i dirigenti suscita dubbi, considerando l’importanza di questa figura nel promuovere la sicurezza sul lavoro. Gli argomenti da trattare richiedono più di 12 ore per essere adeguatamente sviluppati. Tuttavia, l’introduzione del modulo “cantieri” è un passo positivo per le imprese affidatarie.

 

Novità sulla Formazione del Datore di Lavoro

Il nuovo accordo introduce un corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore, suddiviso in due moduli: uno giuridico-normativo e uno di organizzazione e gestione della SSL. Per i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, è previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore, identico a quello per i dirigenti.

I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo accordo. Per i corsi di aggiornamento, la periodicità è quinquennale con una durata minima di 6 ore. La formazione, sia base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità elearning.

L’introduzione di una formazione obbligatoria per i datori di lavoro è una novità molto positiva per la sicurezza sul lavoro. Tuttavia, non è chiaro perché la formazione differisca tra datori di lavoro e dirigenti, considerando che entrambi hanno ruoli cruciali nella gestione della sicurezza.


Novità sulla Formazione per RSPP e ASPP

Non ci sono differenze significative rispetto all’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per RSPP e ASPP. La struttura rimane con tre moduli: A e B validi per tutti, e C necessario per i responsabili, con alcune variazioni nelle unità didattiche.

Le modifiche ai moduli B di specializzazione aumentano da 4 a 5: la pesca è stata separata dall’agricoltura e silvicoltura, e il settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato rimosso dal modulo delle costruzioni.

Rimane invariato l’obbligo di aggiornamento quinquennale: 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP. La bozza precisa che l’assenza fino a 10 anni dalla regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non annulla il credito formativo maturato. Il completamento dell’aggiornamento, anche se in ritardo, permette di riprendere la funzione esercitata. RSPP, ASPP e Coordinatori devono dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, di aver partecipato a corsi di aggiornamento per il numero minimo di ore previsto nel quinquennio precedente.

L’accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP del 7/7/16 è il più recente e richiede meno interventi. La riformulazione della frequenza dell’aggiornamento, ora indicata semplicemente come “con cadenza quinquennale”, elimina i dubbi interpretativi presenti nell’Accordo del 7/7/16, che permetteva di considerare quinquenni “scorrevoli” e non fissi.

 

Novità sulla Formazione per i Coordinatori CSP/CSE

La bozza dell’accordo considera anche la formazione di CSP e CSE, senza introdurre variazioni alla durata minima e ai contenuti del percorso formativo attualmente previsti dall’art. 98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/08.

 

Novità sulla Formazione in Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati

Una delle principali novità è la definizione dei criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati. Dopo oltre 10 anni di attesa, il nuovo Accordo stabilisce la durata, i contenuti e i requisiti per i soggetti che organizzano la formazione e per i docenti dei corsi, come previsto dal DPR 177/2011. Il corso per addetti ad attività in spazi confinati ha una durata minima di 12 ore, suddivise in un modulo giuridico-tecnico di 4 ore e una parte pratica di 8 ore. Non è prevista la possibilità di erogare la formazione in videoconferenza o in modalità e-learning.

La parte pratica di 8 ore include:

  • Procedure di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato)
  • Simulazione sull’uso dei dispositivi e della strumentazione:
    • Dispositivi di protezione individuale
    • Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri
    • Imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività
  • Sistemi di segnalazione e comunicazione

Aggiornamento Periodico

L’aggiornamento della formazione ha una periodicità quinquennale con una durata minima di 4 ore, da svolgere esclusivamente in presenza. La formazione pregressa sarà riconosciuta se conforme ai nuovi contenuti; in caso contrario, i lavoratori dovranno frequentare il nuovo corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.

Requisiti dei Docenti

I docenti del modulo giuridico-tecnico devono essere qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.I. 6/3/13 e avere almeno tre anni di esperienza nel settore dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. I docenti del modulo pratico devono avere esperienza professionale pratica di almeno tre anni nel settore.

Dopo oltre 10 anni, sono stati definiti i criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati, come previsto dal DPR 177/11. Tuttavia, i requisiti per i docenti sollevano alcune perplessità:

  • Non è chiaro cosa si intenda per “settore” dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
  • È improbabile che un singolo soggetto possa possedere contemporaneamente i requisiti per qualificarsi come docente secondo il D.I. 6/3/13 e avere almeno tre anni di esperienza pratica nel settore.

Questa definizione esclude formatori esperti e qualificati ai sensi del D.I. 6/3/13 che da anni si occupano di formazione per gli addetti alle attività in spazi confinati. Sarebbe stato più appropriato adottare una definizione simile a quella per i docenti delle parti pratiche dei corsi sulle attrezzature, richiedendo un’esperienza professionale pratica nelle tecniche utilizzate nei lavori in spazi confinati, senza dover dimostrare un’esperienza pratica nel “settore” specifico.

 


Novità sulla Formazione per l’Abilitazione degli Operatori per le Attrezzature di cui all’Art. 73, Comma 5, del D.Lgs. 81/2008

Per i corsi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, non ci sono variazioni sostanziali rispetto all’Accordo del 22/02/2012.

Il nuovo Accordo specifica che l’acquisizione dell’abilitazione all’uso dell’attrezzatura non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08. Ogni ulteriore informazione, formazione e addestramento necessari per utilizzare in sicurezza l’attrezzatura devono essere forniti al lavoratore, comprese le procedure di lavoro tipiche applicate in azienda e i rischi specifici presenti nell’area di lavoro.

Una novità è l’introduzione dei corsi di formazione teorico-pratico per l’abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature:

  • Macchina agricola raccoglifrutta (carro raccoglifrutta CRF): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
  • Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): modulo Teorico-Tecnico (4 ore) + Parte Pratica (4 ore)
  • Carriponte:
    • Modulo Teorico-Tecnico (4 ore)
    • Parte Pratica (6 ore) per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina
    • Parte Pratica (6 ore) per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando
    • Parte Pratica (7 ore) per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina

I corsi di formazione per l’abilitazione all’uso di queste attrezzature devono essere completati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I corsi già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al nuovo Accordo, sono riconosciuti.

L’aggiornamento della formazione rimane con cadenza quinquennale e con una durata minima di 4 ore, inerenti alla parte pratica.

L’introduzione di ulteriori attrezzature nel catalogo di quelle per le quali è specificata una formazione “normata” è positiva, in particolare l’inserimento del carroponte, un apparecchio di sollevamento molto diffuso. Sarebbe auspicabile anche l’inserimento del transpallet, anch’esso molto diffuso e con rischi di grave infortunio sia per il conducente che per le persone presenti nella zona di lavoro.

 

 Novità sullo Svolgimento della Verifica degli Apprendimenti

Il test finale di apprendimento deve essere costituito da almeno 30 domande con tre risposte alternative, e il partecipante deve rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande per superare la prova. In alcuni casi, è possibile sostituire il test con un colloquio.

Per i corsi di aggiornamento, il test finale deve comprendere almeno 10 domande, sempre con tre risposte alternative, e il partecipante deve rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande per superare la prova.

La verifica di apprendimento è fondamentale in ogni percorso formativo, non solo per dimostrare l’efficacia della formazione, ma anche per motivi didattici. È positivo che questa indicazione sia stata resa obbligatoria per tutti i corsi di formazione.

Attività di Monitoraggio e Controllo

Il nuovo Accordo non fornisce indicazioni dettagliate sul monitoraggio e controllo previsti dall’art. 37 comma 2 lettera b-bis del D.Lgs. n. 81/2008. La parte VI dell’Accordo si limita a precisare che gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei destinatari.

Ulteriori dettagli saranno definiti da successivi atti legislativi, di cui al momento non si hanno anticipazioni. Pertanto, per ora, nulla cambia rispetto alla situazione attuale.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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